Statuto dell'associazione Ars Birraria

Oggetto Sociale: promozione della birra artigianale.

ART 1)
E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Ars Birraria".

ART 2)
L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge .

ART 3)
L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

Soci:

ART 4)
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Regolamento, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART 5)
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

ART 6)
I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

ART 7)
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART 8)
I soci possono venire espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
Organi dell’Associazione:

ART 9)
Gli organi dell'Associazione sono:

  1. L'Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Segretario;
  5. Il Tesoriere.

ART 10)
L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata via lettera , SMS , o e-mail , almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART 11)
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione.

ART 12)
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali il Regolamento preveda espressamente maggioranze diverse.

ART 13)
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

ART 14)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di cinque, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART 15)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo:

ART 16)
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Segretario.

ART 17)
Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni: Patrimonio dell’Associazione:

ART 18)
Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  2. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  3. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  4. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART 19)
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto economico-finanziario:

ART 20)
Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

ART 21)
Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.

Scioglimento dell’Associazione:

ART 22)
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza dei soci fondatori.

ART 23)
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali:

ART 24)
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.



IL PRESIDENTE
Silvio Chericoni


IL SEGRETARIO
Gianluca Rossi


IL TESORIERE
Francesco Mancini

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